I beneficiari della detrazione fiscale (80% o 85% su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro per ogni unità immobiliare) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati.
Chiarimenti Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che:
1) il primo cessionario può cedere il credito, anche parzialmente ed in tempi diversi, anche dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse);
2) possono essere cedute le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (ad esempio, nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi).
Compensazione società che ha ricevuto il credito
Così, ad esempio, la società che ha realizzato gli interventi e che ha accettato il credito derivante dagli interventi agevolati può utilizzare in compensazione soltanto due rate del credito e poi decidere di cedere il credito relativo alle otto rate rimanenti ad uno o più soggetti, in momenti diversi.
Il secondo cessionario (o i cessionari se le cessioni sono a favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.