La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28.9.2020 n. 60/E ha precisato che con riguardo al super bonus del 110% il condominio che non possiede un impianto di riscaldamento centralizzato può eseguire i seguenti interventi trainanti:
Condomini privi di riscaldamento centralizzato Super Bonus del 110%
1) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
2) gli interventi antisismici di cui al sisma bonus.
Eco Bonus 110%
Se il condominio è composto da 4 unità immobiliari, per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 160.000 euro (40.000 euro moltiplicati per 4 unità).
Per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti comuni condominiali il limite massimo di spesa non può superare 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Per gli interventi trainati è possibile fruire del super bonus del 110%, ad esempio:
1) per la sostituzione delle finestre nel limite massimo di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile;
2) per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda nel limite di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile;
3) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con detrazione massima di 30.000,00 euro per ciascun immobile.