Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare:
- 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1ª super;
- 30 giorni di lavoro effettivo per la 1ª categoria;
- 15 giorni di lavoro effettivo per la 2ª categoria super e per la 2ª categoria;
- 8 giorni di lavoro effettivo per la 3ª categoria e per la 4ª categoria.
Risoluzione del contratto
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.
Per le categorie 1ª super e 1ª il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.
Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdetta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.