Detrazione 110% per quali interventi
Il DL Rilancio prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per:
a) specifici interventi di riqualificazione energetica;
b) interventi di riduzione del rischio sismico;
c) installazione di impianti fotovoltaici;
d) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Chi può beneficiarne
La detrazione del 110%, inoltre:
a) deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
b) si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
L’aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per lo sconto in fattura;
b) per la cessione della detrazione.
Cessione detrazione fiscale
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio;
b) riqualificazione energetica degli edifici;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.