Il controllo del revisore contabile
Secondo l’art. 1130-bis, c.c., «l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà».
Dunque, a norma di legge, l’assemblea può controllare l’operato dell’amministratore attraverso un proprio revisore contabile.
Il revisore contabile ha quindi la funzione di organo di controllo dell’amministratore con specifico riferimento agli aspetti contabili e fiscali.
Il revisore acquisirà la documentazione tramite l’assemblea stessa, o il condomino che lo ha nominato, al fine di eseguire una perizia e verificare se sussistono irregolarità nella contabilità interna.
Quindi per ottenere la documentazione che sarà oggetto di revisione il revisore non potrà rivolgersi direttamente all’amministratore, essendo un terzo estraneo al condominio, ma dovranno essere gli stessi condòmini, dietro indicazione del revisore, a richiederla.