Fissata al 16 giugno 2020 la data ultima per il versamento della prima rata IMU 2020.
Ricordiamo che:
Prima rata
a) la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019;
Fabbricati Strumentali
b) per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l’aliquota base dello 0,1%;
Casa Coniugale
c) la casa coniugale assegnata ad un coniuge in sede di separazione legale non può essere assimilata all’abitazione principale in assenza di figli;
Aree Fabbricabili
d) le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinenze ai fini IMU solo nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante “graffatura”;
Contratti di Leasing
e) nel caso di risoluzione dei contratti di leasing, il soggetto passivo è il locatario fino alla formale risoluzione del contratto stesso a prescindere dalla riconsegna del bene.
Il Decreto rilancio non ha previsto alcun differimento del termine per il versamento dell’IMU. Conseguentemente, rimane confermata al 16 giugno 2020 la data entro cui deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2020.
Per quali immobili non si paga
Il D.L. Rilancio ha esentato, però, dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 :
1) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
2) gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’esenzione non riguarda l’immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l’IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l’attività turistica.