E’ previsto dal prossimo mese di luglio l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps.
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L’incremento spetta ai titolari di trattamento pensionistico lordo pari a € 563,74 mensili.
Non beneficiano dell’aumento i titolari di pensioni gestite da Enti diversi dall’Inps.
Verifica
Per la verifica del diritto all’incremento sono prese in esame le pensioni assoggettabili a Irpef presenti nel casellario centrale delle pensioni, erogate da Enti soggetti al regime della perequazione cumulata o dall’Inps medesimo.
Restano escluse dal calcolo le prestazioni assistenziali fiscalmente non imponibili (ad esempio, pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento).
Decorrenza e scadenza
L’incremento è riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; in caso di pensione riconosciuta in questo arco temporale, l’incremento spetta dalla relativa decorrenza.
Applicazione dell’incremento
L’aumento spetta sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale, sia a quelle non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo Inps.
Pertanto:
- in caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato;
- in caso di pensioni non integrate al trattamento minimo di importo pari o inferiore al trattamento minimo, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sul pro-rata italiano.
Quanto spetta
Per l‘anno 2023 l’incremento è pari:
- all’1,5% per i soggetti fino a 75 anni;
- al 6,4% per i soggetti con più di 75 anni.
Per l’anno 2024, l’incremento è pari al 2,7%, a prescindere dall’età.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Se nel corso del 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l’incremento è adeguato dal mese successivo.
NOTA BENE: l’incremento è fiscalmente imponibile e viene quindi certificato nella CU dell’anno di rifermento.